Occhio alle multe per il Trasporto delle Pizze su mezzi non idonei !

Posted on 9 dicembre 2015

Salve ragazzi, ormai siamo in pieno clima natalizio, ma controlli e controllori non vanno mai in festa, e io avrei piacere che sia solo occasione per un incremento del vostro lavoro, e non causa di problemi e dispiaceri, che ha volte possono avere anche epiloghi, disastrosi, come quello accaduto, nei giorni scorsi ad un giovane pizzaiolo di Massa D’Albe, Alessandro Valente di 28 anni, sorpreso da alcuni agenti della Polstrada mentre consegnava delle pizze rosse in un bar della zona, con un mezzo non idoneo dal punto di vista igienico-sanitario per trasportare alimenti.

pizza da asporto

Beccandosi così una super multa da 3.000,00 €uro, che molto probabilmente lo porterà a non riuscire ad aprire la sua attività di panetteria, così come era in procinto di fare.

A nulla sono valse le giustificazioni del giovane, che ha spiegato agli agenti che proprio in questi giorni pre-apertura, stava consegnando campioni di pizza ad alcuni locali della zona per testare il gradimento dei clienti.

Invito pertanto chi si accinge a voler consegnare pizze a domicilio o in qualsiasi altro luogo fuori dalla sua pizzeria, a studiarsi quelle che sono le norme che regolano il trasporto di merci alimentari.

L’Italia ha recepito da non molto tempo una normativa di matrice comunitaria, detta ‘pacchetto igiene’, che ha sostituito parecchie norme previgenti in tema di sicurezza degli alimenti (ad esempio la Legge 30 aprile 1962, n. 283 e il suo Regolamento di esecuzione DPR 26 marzo 1980, n. 327).

Il pacchetto igiene sopa citato, datato 1 gennaio 2006 è divenuto operativo con l’emanazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Esso era inizialmente costituito da quattro regolamenti – due relativi alla produzione e commercializzazione degli alimenti (Reg. Ce 852/04 e Reg. Ce 853/04) e due sulle modalità di controllo da parte delle autorità competenti (Reg. Ce 854/04 e Reg. Ce 882/04) – ma è stato poi successivamente integrato con altri regolamenti. Tra le novità intervenute si possono ricordare quelle relative all’ambito di applicazione del pacchetto: la vecchia normativa escludeva infatti le attività della produzione primaria (allevamento, coltivazione, pesca, ecc.), mentre ora vi è una considerazione ad ampio spettro della filiera, che include, oltre a quelle menzionate, le attività di trasporto, magazzinaggio e manipolazione.

Un’altra novità sostanziale riguarda l’abolizione dell’autorizzazione sanitaria (necessaria, ad esempio, per gli stabilimenti, i laboratori, la preparazione all’ingrosso di sostanze alimentari), che viene sostituita dalla DIA (dichiarazione di inizio attività), anche per quanto riguarda il trasporto dei prodotti alimentari. È proprio la DIA il documento che dovrà essere esibito in caso di controllo, e in essa dovranno essere riportate tutte le informazioni atte a certificare l’idoneità igienico-sanitaria del veicolo.

Il Decreto Legislativo qui commentato ha creato anche un impianto sanzionatorio molto semplificato rispetto al passato: se, infatti, in precedenza si differenziavano le sanzioni in considerazione dei diversi prodotti, ma anche da tipo a tipo dello stesso prodotto (ad esempio, per la carne, si distingueva quella rossa dalla selvaggina, quella fresca da quella macinata), oggi tutte le fattispecie sono ricondotte ad un’u- nica ipotesi di reato.

Sul piano pratico, se un soggetto ha intenzione di iniziare un’attività legata ad uno dei segmenti della filiera alimentare, ivi compreso il trasporto, deve presentare la DIA, in quadruplice copia, all’Azienda sanitaria locale – dipartimento di prevenzione medico/ veterinario – e lo stesso documento deve essere depositato in singola copia allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove insiste la sede produttiva dell’impresa alimentare o in cui è l’aspirante trasportatore sia residente.

La DIA dovrà contenere un allegato, nel quale siano dichiarate le caratteristiche del mezzo di trasporto: in sostanza, una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante della ditta. Qui, oltre al mezzo che si intende impiegare, occorre inserire tutto ciò che riguarda la natura delle sostanze trasportate, da un lato, e, dall’altro, bisogna descrivere quali attività di sanificazione del mezzo sono previste e dove esso sarà ricoverato. Queste precauzioni dipendono dall’esistenza di precisi requisiti, che devono essere posseduti dai mezzi utilizzati per il trasporto di alimenti.

 

Di seguito una sommaria rassegna, in base a quanto si ricava dal Reg. CE n. 852/04, all. II, cap. IV:

  • I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti e devono essere sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione; inoltre, se necessario, devono essere progettati e costruiti in modo tale da consentire un’adeguata pulizia e disinfezione. Inoltre non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimen- tari se questi ultimi possono risultarne contaminati.
  • Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti. – I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori riservati al trasporto di prodotti alimentari. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l’altro per evitare il rischio di contaminazione.
  • Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per tra- sportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire di controllare la temperatura. Possiamo inoltre richiamare le difficoltà oggettive di vario genere che possono in astratto intralciare la corretta consegna delle merci, dai divieti di circolazione in certi giorni o in certe aree metropolitane, a qualsiasi evento naturale che ne rallenti la corsa verso la nostra tavola. Diventa così ancora più importante osservare scrupolosamente tutte le regole, non tanto per evitare le sanzioni, ma anche – soprattutto – perché ciascun membro della collettività deve ormai assumersi la propria parte di responsabilità, giuridicamente e socialmente rilevante, in un mondo in cui gli automatismi tecnici rischiano di andare a discapito della salute.

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Colgo quindi l’occasione per farvi fin da ora i Miei più Sentiti e Cordiali Auguri di Buone Feste, Buon Lavoro e Buona Pizza a Tutti, sempre in sicurezza!

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Nicola SALVATORE

Fonte articolo: Luca Pompei, Rete8.it

Fonte Normativa: Mixerplanet.com

 

 


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