Regolamento UE Sugli Allergeni per tutelare i Consumatori
Posted on 28 giugno 2016
Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento UE n. 1169 del 2011 che, da un lato, conferma alcune disposizioni già previste dalla normativa nazionale, dall’altro, introduce alcune importanti novità in materia di allergeni con lo scopo di garantire una più completa e precisa informazione dei consumatori sulle caratteristiche dei prodotti.
La normativa definisce quattordici “famiglie” di sostanze che provocano allergie o intolleranze: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini e molluschi.
Con l’ingresso in vigore di questa normativa, tutti gli esercenti hanno la responsabilità di fornire per ogni singolo prodotto messo in vendita, l’indicazione precisa e veritiera degli ingredienti.
Campo d’applicazione:
Questa normativa si applica a tutti coloro i quali operano nel settore dell’alimentazione, in tutte le fasi della catena alimentare.
Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
Requisiti generali:
“Né l’etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti deve in alcun modo ingannare il consumatore sulle caratteristiche e le proprietà degli alimenti o attribuire ad un determinato prodotto alimentare la capacità di prevenire, guarire o combattere una malattia umana”.
Vengono esclusi dal novero degli alimenti che devono rispettare le indicazioni sopra riportate le acque naturali minerali e gli alimenti destinati ad un particolare utilizzo nutrizionale.
Cosa dice la normativa?
Il regolamento dell’Unione Europea afferma che: “la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari ha origine negli alimenti non pre-imballati” e, “di conseguenza, le informazioni sui potenziali allergeni dovrebbero sempre essere fornite al consumatore”.
Sulla modalità di erogazione delle informazioni in questione, la regolamentazione non fornisce indicazioni né obblighi precisi; l’Unione Europea ha ritenuto opportuno lasciare agli Stati membri il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non pre-imballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio.
Quali sono gli operatori responsabili dell’informativa?
L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito deve essere chiaro il nome dell’importatore. Egli assicura l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa europea applicabile in materia di alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
Alimenti preimballati:
Tutte le informazioni in materia di allergeni devono comparire in maniera chiara e leggibile sul preimballaggio, o sull’etichetta apposta su di esso.
Alimenti non preimballati:
Tutte le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse in maniera precisa e dettagliata all’operatore affinché quest’ultimo possa fornire tali informazioni al consumatore finale.
Indicazioni obbligatorie:
Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni).
Le indicazioni obbligatorie riguardano:
- la denominazione;
- l’elenco degli ingredienti;
- le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell’alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore;
- il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- una dichiarazione nutrizionale.
La situazione in Italia
Il Ministero della Salute, per far chiarezza sull’argomento ha pubblicato una circolare nella quale spiega la prassi da seguire per adeguarsi alla nuova normativa.
L’obbligo è quello di fornire al consumatore finale tutte le informazioni per individuare facilmente se negli alimenti vi sono sostanze allergene; il ministro aggiunge, inoltre, che tali informazioni possono essere riportate sui menù, cartelli, registri cartacei ma anche su supporto tecnologico purché siano facilmente consultabili dal cliente.
Sulla base di quanto riportato, quindi, il cartello unico degli ingredienti è ormai da ritenersi definitivamente fuori legge, perché si tratta di un’indicazione non idonea ad esprimere la pericolosità degli alimenti per consumatori vulnerabili a talune sostanze. Le violazioni di questi obblighi possono venire già sanzionate ai sensi del d.lgs. 109/92 articoli 16 e 18.
La normativa UE n. 1169 del 2011 con il conseguente obbligo di fornire le informazioni specifiche sulla presenza di allergeni negli alimenti riguarda tutti gli alimenti somministrati in bar, ristoranti, mense aziendali, scolastiche, ospedaliere e nell’ambito dei servizi di catering.
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